Il trattamento economico spettante agli appartenenti alla carriera prefettizia, ad eccezione del consigliere di prefettura, è composto da diverse voci: fondamentale (stipendio) e accessorio (posizione e risultato).
Trattamento economico fondamentale.
In primo luogo, troviamo lo stipendio tabellare, che è legato esclusivamente alla qualifica rivestita: prefetto, viceprefetto, viceprefetto aggiunto e consigliere.
Ai soli prefetti, in quanto autorità provinciale di pubblica sicurezza, spetta inoltre una speciale indennità cosiddetta di “pubblica sicurezza” prevista dalla L. 1 aprile 1981, n. 121 nella misura massima.
Una piccola parte di funzionari prefettizi percepisce, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA), voce stipendiale disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. del 23 maggio 2001, n. 316, ricordo di vecchi istituti retributivi ormai non più vigenti.
Trattamento economico accessorio.
La componente accessoria del trattamento economico, invece, è costituita da retribuzione di posizione e di risultato e trova il suo finanziamento nell’apposito fondo, disciplinato dall’art. 20 del medesimo D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
Questo fondo, a differenza della spesa complessiva per gli stipendi, presenta margini di variazione a seguito di modifiche dell’organico di fatto; pertanto, può in piccola parte variare anche la quota individuale della retribuzione accessoria.
Retribuzione di posizione.
La retribuzione di posizione non è connessa alla qualifica, bensì all’incarico ricoperto, tanto che esiste un’apposita graduazione degli incarichi (o posizioni) cui si provvede con decreto del Ministro.
Gli incarichi sono suddivisi, secondo il predetto decreto ministeriale, in diverse fasce: 3 per i viceprefetti aggiunti (G; F; F di particolare rilevanza); 4 per i viceprefetti (E; E di particolare rilevanza; D; D di particolare rilevanza); 5 per i prefetti (C; B; B di particolare rilevanza; A; A di particolare rilevanza).
Tuttavia, una parte della retribuzione di posizione, la cosiddetta “parte fissa”, non è legata agli incarichi, bensì alla qualifica: prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto.
Retribuzione di risultato.
Infine, vi è la retribuzione di risultato, legata alla valutazione annuale dei dirigenti prefettizi e calcolata in percentuale sul restante trattamento economico. La quantificazione e la distribuzione della retribuzione di risultato, naturalmente, non potrà che riguardare annualità precedenti a quella in corso, proprio perché è necessario attendere gli esiti della valutazione dirigenziale. L’esatta quantificazione di tale voce stipendiale, fascia per fascia, avviene in sede di contrattazione decentrata a livello ministeriale.
Consigliere di prefettura.
Il trattamento economico concernente la qualifica iniziale della carriera prefettizia ricoperta durante il periodo di formazione e tirocinio, quella di consigliere di prefettura, invece, prevede il solo stipendio tabellare ed il suo ammontare è quantificato nell’ottanta per cento della medesima voce stipendiale spettante ai viceprefetti aggiunti.
Tutte le voci sopra elencate concorrono a formare la base imponibile sulla quale si versano i contributi a fini previdenziali.
Qui il link al sito istituzionale con le tabelle dello stipendio relative alla carriera prefettizia, per avere una rappresentazione grafica di quanto esposto.
Riferimenti normativi.
La normativa di riferimento del trattamento economico della carriera prefettizia fa capo all’art. 28 del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, secondo cui il trattamento economico fondamentale ed accessorio della carriera prefettizia forma oggetto, tra le altre cose, del procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.
L’accordo in esame – che deve essere recepito in un D.P.R., alla luce del regime pubblicistico cui è soggetta la carriera – scaturisce dal confronto tra i sindacati maggiormente rappresentativi della carriera e una delegazione di parte pubblica, composta Ministro per la Pubblica Amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze (o dai rispettivi delegati).
L’atto che ha recepito l’ultimo accordo di categoria è il D.P.R. 17 maggio 2022, n. 70, da leggere congiuntamente al D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66.
Agli articoli 20 e seguenti di tale D.P.R. troviamo il dettaglio della disciplina del trattamento economico della carriera prefettizia.
Come si accede alla carriera prefettizia? Ecco l’articolo sull’ultimo bando di concorso.
3 commenti su “Il trattamento economico della carriera prefettizia”
Finalmente una spiegazione chiara ed esaustiva su di un argomento quale il nostro trattamento economico che spesso genera dubbi e confusione. Grazie.
Veramente chiaro, ci voleva una sintesi esaustiva, grazie!
“Tutte le voci sopra elencate concorrono a formare la base imponibile sulla quale si versano i contributi a fini previdenziali”: ergo, anche la componente accessoria e la retribuzione di risultato sono utili ai fini pensionistici.