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Reperibilità della carriera prefettizia

Reperibilità della carriera prefettizia: le innovazioni dell’accordo di categoria 2019-2021

L’articolo dal titolo “Reperibilità della carriera prefettizia: le innovazioni dell’accordo di categoria 2019-2021” è a cura del viceprefetto aggiunto Giuseppe Girolami. 

Uno degli istituti maggiormente rinnovati, nell’accordo della carriera prefettizia relativo al triennio 2019-2021 è quello della Reperibilità.

L’aggiornamento ha precisato gli ambiti di applicabilità di un istituto finora caratterizzato da una disciplina incompleta. L’art. 12 del DPR 66/2018, sul quale si innesta la nuova disciplina, è stato infatti integrato e modificato sotto molteplici profili.

Al comma 1-bis è stabilito il principio in base al quale sono rimesse alla negoziazione decentrata la fissazione dell’orario per l’effettuazione dei turni di reperibilità e l’individuazione delle modalità applicative per lo svolgimento del servizio, tenuto conto delle concrete esigenze di ciascuna struttura. La novità è rappresentata dal fatto che in mancanza dell’accordo decentrato, il turno di reperibilità “si svolge nei giorni infrasettimanali lavorativi dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo e nei giorni festivi ed in quelli non lavorativi per l’intera giornata”.

La disposizione richiamata detta dunque una disciplina di base dell’istituto, destinata a trovare applicazione dove l’accordo decentrato non sia stato concluso. Una situazione questa piuttosto diffusa, come emerso da una rilevazione del Sinpref del 2020 che ha verificato che gli accordi sono presenti soltanto nel dieci per cento circa degli uffici, con evidenti ricadute negative per i rischi connessi alla definizione non formalizzata della delimitazione oraria del turno di reperibilità.

Ulteriore importante profilo è la definizione del “contenuto” della reperibilità, ad opera del primo comma dell’art. 12 come integrato dalla novella. La disposizione ora prevede che la reperibilità assicurata dal funzionario della carriera prefettizia durante le ore eccedenti le ore di servizio si ha nei casi in cui “sia richiesto un intervento urgente ovvero in presenza di necessità operative non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro, laddove sussista la necessità di attivarsi prontamente al fine di garantire la salvaguardia delle esigenze indicate dallo (stesso) comma”, connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, del sistema della protezione civile e della difesa civile e degli altri diritti civili e politici costituzionalmente garantiti.

Emerge con evidenza, dalla terminologia utilizzata, il portato innovativo della disposizione: “intervento urgente”, “necessità operative non preventivamente programmabili”, “attivarsi prontamente…” ancorate alla salvaguardia delle esigenze di “ordine e sicurezza pubblica”, “protezione civile e difesa civile” e “altri diritti costituzionalmente garantiti”. Ne deriva una più precisa caratterizzazione della reperibilità quale presidio di gestione ed eventuale attivazione del sistema istituzionale di risposta, di ampiezza diversa a seconda dei casi, nei confronti di situazioni di emergenza nel caso in cui queste si verifichino. Caratteristiche che non consentono, ora che il dato normativo è inequivoco, applicazioni pratiche dell’istituto come se fosse un turno straordinario di servizio, per assicurare la presenza del “reperibile” nei giorni non lavorativi o festivi da destinare, in mancanza di “interventi urgenti”, al disbrigo di operatività routinarie e ordinarie.

La disciplina ribadisce, al comma 3, che il servizio di reperibilità è assicurato da un funzionario della carriera prefettizia attraverso la rotazione di tutti i funzionari in servizio presso gli uffici indicati dal comma 2 – modificato con l’indicazione aggiornata delle articolazioni dipartimentali– specificando che deve essere garantita l’alternanza degli stessi con riferimento ai giorni festivi e a quelli lavorativi, prefigurando dunque la necessità di una idonea calendarizzazione dei turni.

Al comma 3-bis è precisato cosa ci si debba “attendere” da chi è impegnato nella reperibilità: il funzionario della carriera prefettizia deve essere rintracciabile all’utenza telefonica preventivamente comunicata all’Ufficio di appartenenza; nei casi in cui l’attività non possa essere utilmente resa da remoto, egli assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attività urgenti da effettuare in presenza fino a cessate esigenze. In relazione alle situazioni che si possono verificare durante la reperibilità, il funzionario avrà cura di informare il Prefetto titolare della struttura di appartenenza, nelle forme ritenute più opportune, per le eventuali determinazioni di competenza.

In caso di effettiva presenza in servizio durante la reperibilità in un giorno non lavorativo, come nella disciplina previgente, al funzionario della carriera prefettizia spetta il recupero dell’interna giornata lavorativa. La novità, contenuta nella seconda parte dell’art. 4, è che “il giorno di recupero deve essere fruito obbligatoriamente al massimo entro i 15 giorni successivi”. Da quanto prima considerato in ordine alla reperibilità quale intervento urgente, discende che il recupero compensativo può essere legittimamente fruito solo in presenza di un turno di servizio preordinato ad un intervento che abbia tali caratteristiche di urgenza.

La nuova disciplina contiene infine anche un diretto richiamo alle disposizioni in materia di lavoro notturno dei genitori lavoratori di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il comma 6 bis prevede, in particolare, che alle lavoratrici madri con figli minori fino ai tre anni, che ne facciano richiesta, è riconosciuto l’esonero dalla reperibilità nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8, salvo diverse e più favorevoli soluzioni, individuate caso per caso nei singoli accordi decentrati.

Concludendo rapidamente sul tema, si può dire che la rinnovata disciplina della reperibilità di cui all’ipotesi di accordo della carriera prefettizia per il triennio 2019-2021 compie un deciso passo in avanti: è ora più compiuta, risolvendosi in una maggiore tutela per i funzionari prefettizi rispetto alla situazione precedente, nella quale i margini di incertezza disciplinare erano troppo ampi con i connessi significativi rischi circa i possibili profili di responsabilità per gli interessati.

Come si accede alla carriera prefettizia? Ecco l’articolo sull’ultimo bando di concorso.

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