L’articolo dal titolo “La tutela della genitorialità nel nuovo accordo relativo al triennio 2019-2021” è a cura del viceprefetto Gaia Peirce.
Nel nuovo accordo di categoria sono diverse le disposizioni che danno risposta alle istanze dei funzionari prefettizi di coniugare al meglio vita lavorativa e vita familiare.
Analizzando la nuova disciplina riguardante le tutele di madri e padri lavoratori troviamo sia disposizioni innovative che norme già contenute nel d.P.R. 66/2018, ma che sono state rimodulate per rendere la tutela più effettiva e concreta.
Entrando nel merito dell’articolato normativo, dopo l’art. 7 disciplinante le aspettative per motivi personali e di famiglia e l’art. 7 bis che tutela le funzionarie vittime di violenza di genere è stato inserito il nuovo art. 7-ter che dà la possibilità al funzionario prefettizio di usufruire di un congedo non retribuito per documentati e gravi motivi familiari fino ad un massimo di due anni, anche frazionati. Un istituto che garantisce, quindi, un’ulteriore tutela a quei colleghi che si trovino in situazioni familiari particolarmente delicate.
Di seguito, all’art. 8, ora rubricato “Congedi parentali e disposizioni a tutela della maternità e della paternità”, sono stati aggiunti due importanti commi:
- il primo, il comma 8-bis, introduce l’istituto del congedo obbligatorio per il padre lavoratore. Si tratta di un diritto autonomo e aggiuntivo a quello della madre, da usufruire nei primi cinque mesi di vita del figlio (consistente in 10 giorni retribuiti) inserito per la prima volta nel nostro accordo di categoria e rispondente all’esigenza sociale sempre più avvertita di una maggiore condivisone nella cura dei figli all’interno della coppia;
- il successivo comma 8-ter è dedicato a disciplinare compiutamente l’istituto dell’assegnazione temporanea di cui all’art. 42-bis del d.lgs. 151/2001. La norma prevede per il funzionario della carriera prefettizia, entro i primi tre anni di vita dei figli, la possibilità di chiedere, per un periodo complessivamente non superiore ai tre anni, anche in modo frazionato, di essere assegnato presso una sede ubicata nella stessa provincia o regione dove lavora il proprio coniuge.
La portata innovativa della novella si esprime in particolare nella seconda parte del comma in questione; di fronte ad una legittima istanza di assegnazione temporanea l’Amministrazione potrà non accoglierla esprimendo un eventuale dissenso alla richiesta, ma il dissenso dovrà essere motivato e limitato a casi o ad esigenze eccezionali. La risposta dovrà inoltre essere comunicata al funzionario nel termine di trenta giorni, evitando così di lasciare il collega o la collega interessati in una perenne incertezza.
La formulazione del comma 8-ter, quindi, non lascia più spazio a valutazioni dell’Amministrazione eccessivamente generiche e sbrigative che di fatto disincentivavano i funzionari prefettizi a presentare la relativa domanda oppure a rivolgersi alla autorità giurisdizionale.
La tutela delle madri lavoratrici trova spazio, infine, anche nella regolamentazione della reperibilità, che come già vi abbiamo illustrato trova ora una disciplina generale più compiuta anche laddove manchino gli accordi decentrati. Il nuovo comma 6-bis dell’art. 12 dà infatti la possibilità alle lavoratrici madri con figli minori di tre anni, quindi in tenerissima età, di chiedere l’esonero dalla reperibilità notturna, facendo salve diverse e più favorevoli soluzioni da adottare nei singoli accordi decentrati.
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