D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Art. 1
Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione
da SARS-CoV-2
- Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo
4-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-quater (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni). –
- Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino
al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere
adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di
cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione
dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica
ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea
residenti nel territorio dello Stato, nonché’ ai cittadini stranieri
di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
- 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
- L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche
documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero
della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o
differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della
vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle
circolari del Ministero della salute.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro
che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a
quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il
termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1 …