10 D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

 

                                           Art. 1

Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione

                            da SARS-CoV-2

  1. Al  decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.  76,  dopo  l’articolo

4-ter sono inseriti i seguenti:

    «Art. 4-quater (Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la

prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni).  –

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino

al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere

adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di

cura e assistenza, l’obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione

dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica

ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea

residenti nel territorio dello Stato, nonché’ ai cittadini stranieri

di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio  1998,

  1. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo

restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

  1. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche

documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito

o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero

della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione   anti

SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o

differita. L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della

vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle

circolari del Ministero della salute.

  1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro

che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a

quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il

termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1 …

 

 

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